Il D.lgs. 81/08 art.37 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 stabiliscono che ogni lavoratore debba ricevere un’adeguata formazione in base alla propria mansione e nel contesto dell’attività aziendale. La formazione Generale vale come credito formativo permanente.
Il datore di lavoro deve formare i propri lavoratori entro massimo 60 giorni dopo l’assunzione. La normativa stabilisce che il seguente percorso formativo deve essere effettuato prima dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente. In caso di impossibilità ad adempiere a tale obbligo nei tempi previsti, il Datore di Lavoro può derogare l’obbligo successivamente all’assunzione. Attenzione i 60 giorni indicati nell’Accordo si intendono come il tempo massimo entro il quale il lavoratore deve concludere il percorso formativo.
L’ Accordo Stato Regioni al P.4 prevede la possibilità di erogare con modalità e Learning la formazione generale dei lavoratori. Tale obbligo di formazione dei lavoratori è regolato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, dove al punto 10 sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione.